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Diritti del passeggero

Il regolamento n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio europeo, dell’11 febbraio 2004, ha stabilito norme comuni per il risarcimento e l’assistenza ai passeggeri in caso di rifiuto di imbarco e cancellazione o di ritardo prolungato. Il documento completo può essere scaricato qui

Secondo i regolamenti del Parlamento europeo, la compagnia aerea selezionata è tenuta a fornirvi l’assistenza di cui avete bisogno, nonostante le circostanze ed indipendentemente dal fatto che il vostro volo sia stato cancellato, ritardato o che vi venga negato l’imbarco per qualche motivo. Avete diritto ad un rimborso se il vostro volo è cancellato o ritardato, ma solo se decidete di non volare. Ulteriori informazioni sui diritti dei passeggeri sono disponibili qui.

Imbarco negato

Se vi viene negato l’imbarco, avete diritto ad una una compensazione pecuniaria da € 250 a € 600 a seconda del chilometraggio e del ritardo nella deviazione.

Lunghi ritardi

Avete diritto ad un rimborso se il vostro volo è in ritardo di oltre cinque ore, ma solo se decidete di non partire per un determinato viaggio.

Volo cancellato

Avete diritto al risarcimento solo se non siete stati informati della cancellazione del volo 14 giorni prima della partenza; se vi è stata data un’alternativa vicina alla data della vostra partenza. Quando la compagnia aerea può dimostrare che la cancellazione del volo era al di fuori del suo controllo.

Per ulteriori informazioni sul risarcimento in queste situazioni, è possibile contattare la compagnia aerea selezionata e, nel caso in cui i propri diritti non possano essere esercitati, presso l’Agenzia per l’aviazione civile tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

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